RETRIBUZIONE LAVORO A CHIAMATA PRESTATO NEI GIORNI FESTIVIRETRIBUZIONE LAVORO A CHIAMATA PRESTATO NEI GIORNI FESTIVIPer espressa previsione dell’art. 1 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 vengono indicate, all’interno del calendario dell’anno, una serie di festività durante le quali il dipendente, pur astenendosi dal lavoro, riceve la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. In caso di prestazione lavorativa durante tali giornate, invece, egli percepirà, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, anche quanto spettante per le ore di lavoro effettivamente prestate maggiorate in ossequio alle previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicata.
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